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Rapporti dormienti

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

Sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari. Sono esclusi i rapporti con saldo contabile non superiore ad € 100,00.

Decorso il suddetto termine il deposito "dormiente" viene estinto, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione; come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto. Le somme depositate saranno, quindi, trasferite al Fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L.266/2005, gestito da Consap.

Per conoscere le procedura con cui gli aventi diritto possono richiedere il rimborso delle somme già confluite al Fondo, si rimanda al sito del gestore Consap.

La richiesta di rimborso va indirizzata a Consap e deve essere corredata dalla relativa attestazione di devoluzione della somma al Fondo; quest'ultima può essere richiesta alla propria Filiale Carifermo

 

 

Archivio dei rapporti dormienti estinti

 

 

 

Depositi al portatore "dormienti"

 

Per i depositi al portatore la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l'esposizione di un avviso nei locali della Banca aperti al pubblico e la pubblicazione sul sito Internet, in questa pagina.

Si ricorda che, conformemente al disposto dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, dal 1 gennaio 2019 i libretti al portatore ancora in essere sono inutilizzabili e la Banca non può eseguire richieste di movimentazione sugli stessi, pur rimanendo l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore; l'estinzione del rapporto comporta l'obbligo di segnalare l'operazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che applicherà al portatore una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

 

 

Archivio depositi al portatore dormienti