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Normativa in materia di prodotti e servizi d'investimento (MIFID II)

Il quadro giuridico di riferimento per la prestazione dei servizi d’investimento è attualmente costituito dalla Direttiva 2014/65/UE, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II), dal Regolamento 2014/600/UE, Markets in Financial Instruments Directive (MiFIR) e dalla normativa europea e nazionale che recepisce e dà attuazione alla MiFID II.

 

La MiFID II, che è entrata in vigore il 3 gennaio 2018 ed ha l’obiettivo di armonizzare la disciplina europea dei mercati finanziari, ha modificato in maniera significativa la disciplina precedentemente dettata dalla Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), allo scopo di garantire una più avanzata tutela degli investitori, imponendo agli intermediari obblighi di condotta e doveri di trasparenza più incisivi.

 

Carifermo condivide gli obiettivi posti dalla normativa, ritenendo da sempre che la relazione con la clientela debba basarsi sull'integrità e sulla trasparenza. La competenza, la capacità di comunicare con chiarezza, la trasparenza da parte degli operatori della Banca e la disponibilità degli investitori ad offrire tutte le informazioni necessarie per poter definire piani di investimento coerenti con il proprio profilo finanziario, consentiranno di superare le politiche “di prodotto” a vantaggio del “servizio” con una sempre migliore attenzione alla consapevolezza delle scelte, a partire dalla selezione “ex ante”, operata dalla Banca, dei prodotti da offrire alla clientela.

 

La MiFID II prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico degli intermediari:


- garantire agli ordini dei propri clienti la miglior esecuzione possibile ("best execution") nell'ambito delle proprie politiche di esecuzione e trasmissione ordini ("Execution policy" e "Transmission policy"); i documenti sono scaricabili da questa pagina;

- suddividere i propri clienti in 3 categorie, a cui corrisponde un diverso livello di tutela nei rapporti inerenti i servizi di investimento: "Clienti al dettaglio" a cui viene offerta la massima tutela, "Clienti professionali" e "Controparti qualificate" con livelli di tutela decrescenti. La Carifermo è orientata a garantire la massima tutela possibile alla propria clientela: la quasi totalità di clienti privati è stata classificata come "Cliente al dettaglio";

- identificare il mercato di riferimento (target market) sin dalla fase di elaborazione del prodotto, tenendo conto delle peculiarità e delle necessità del target potenziale di clientela e successivamente, in fase di distribuzione, acquisire tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari, al fine di vagliarne la compatibilità rispetto alle esigenze e alle caratteristiche del target market effettivo cui prestano servizi d’investimento (c.d. obblighi di “product governance”);

- identificare i possibili conflitti di interesse e la messa a punto di procedure atte a rimuoverli o ridurli al minimo;

- introdurre una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements), che prevede l’obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze e dimostrare che tali incentivi sono volti ad innalzare la qualità del servizio reso al cliente;

- informare in modo trasparente la clientela sui costi ed oneri connessi ai servizi d’investimento e accessori, nonché sui costi degli strumenti finanziari.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia d’investimenti, la normativa richiede di effettuare una valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite rispetto al profilo del cliente, raccogliendo a tal fine un questionario che consente di conoscere una serie di informazioni sull’investitore:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;

- la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;

- i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Le informazioni, prese tempo per tempo, verranno custodite in un archivio per dare continuità al dialogo e fondamento alle scelte di investimento. La Banca è certa che rafforzare la relazione attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento continuo delle informazioni dia l’opportunità di migliorare il processo di investimento e, quindi, il livello di servizio.

 

 

Documentazione a supporto
Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari
Regole di comportamento del promotore finanziario
Report prime 5 sedi di Esecuzione
MIFID2: informazioni più chiare e complete sui costi ed oneri degli investimenti

 

Riferimenti normativi:
Testo unico della Finanza e regolamenti CONSOB
Normativa Europea
Normativa di Vigilanza