Il Superbonus al 110% è una maxi agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020) che eleva al 110% la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione, su condomini o case private, dei seguenti interventi (cosiddetti trainanti):
- interventi di isolamento termico (su almeno un quarto dell’involucro esterno dell’edificio e fino ad un massimo di 50.000 €);
- interventi antisismici su edifici (spese fino a un massimo di 96.000 € per unità immobiliare ubicata nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi (per interventi sulle parti comuni degli edifici fino ad un massimo di 20.000 € per unità immobiliare);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore o ibridi (per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, fino ad un massimo di 30.000 € per unità immobiliare).
Puoi beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti" sopradescritti:
- altri interventi di efficientamento energetico (tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal Decreto Legge 63/2013 art.14, ad es. sostituzione infissi);
- impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per installazioni connesse alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo massimo di 48.000 €);
- infrastrutture per ricarica veicoli elettrici.
La detrazione del 110% spetta a:
- persone fisiche (nel caso di interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari);
- condomini (nel caso di lavori sulle superfici comuni);
- istituti autonomi case popolari (IACP) (per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
- enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Associazioni Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato);
- associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, puoi optare per un contributo anticipato sotto forma di:
- Sconto in fattura: da richiedere all’impresa che esegue i lavori, per avere uno sconto fino all’ammontare delle spese indicate in fattura;
- Cessione del credito: da disporre in favore di:
* fornitori dei beni e dei servizi, necessari alla realizzazione degli interventi;
* altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
* istituti di credito e intermediari finanziari.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni riportate sono basate sul Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). Sono in corso di emanazione i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto i criteri e le informazioni ad oggi disponibili potrebbero subire cambiamenti.