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Sisma 2016 - Proroga termini pagamenti
Data pubblicazione : 05/01/2018

Proroga dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti (art.48 comma 1 lettera g del Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189)

Il Decreto-Legge 16/10/2017 n.148, convertito con modifiche dalla Legge 4/12/2017 n.172, ha disposto:

• la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti relativi agli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutt;

• il termine di sospensione dei pagamenti al 31 dicembre 2020 con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017.

I soggetti che sono residenti o la cui attività economica è localizzata nei comuni del cratere, elencati negli allegati al Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, possono richiedere alla Banca la sospensione del pagamento delle rate del mutuo/finanziamento entro il 31 marzo 2018.

La richiesta di sospensione, che può essere presentata presso la propria Filiale Carifermo, dovrà essere corredata da un'autocertificazione attestante l'esistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione e firmata anche da eventuali garanti. La sospensione può riguardare, a scelta del mutuatario, l'intera rata del mutuo, comprensiva di quota capitale e quota interessi, oppure la sola quota capitale. Nel caso di sospensione dell'intera rata, durante tale periodo, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi saranno suddivisi sulle rate residue del piano a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. Per la richiesta di sospensione non occorrono garanzie aggiuntive e, nel periodo, non sono applicati interessi di mora, commissioni o spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo.

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