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Sospensione del pagamento delle rate del mutuo
Data pubblicazione : 03/11/2016

Iniziativa a sostegno delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 settembre 2016

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. aderisce all'iniziativa dell'ABI a favore di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà per aver subito il danneggiamento o l’inagibilità anche parziale degli immobili a causa degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 settembre 2016.
I soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento possono richiedere alla Banca la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 12 mesi.
La sospensione può essere applicata a mutui ipotecari e chirografari relativi ad immobili danneggiati, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, anche in assenza di atti amministrativi attestanti la condizione degli immobili.
La richiesta di sospensione, corredata da un'autocertificazione del danno subìto, può essere presentata presso la propria filiale Carifermo fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
La sospensione può riguardare, a scelta del mutuatario, l'intera rata del mutuo, comprensiva di quota capitale e quota interessi, oppure la sola quota capitale.
Nel caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi verranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, per l'intera durata del piano.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
La sospensione viene concessa senza richiesta di garanzie aggiuntive e non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, commissioni o spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli Carifermo o visitare il sito www.carifermo.it.

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