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Obbligo di estinzione per i libretti al portatore
Data pubblicazione : 10/12/2018

Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti.

L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2018, il portatore dovrà presentarsi agli sportelli della banca che ha emesso il libretto e scegliere tra una delle seguenti modalità di estinzione: ù

• conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;

• trasferimento dell’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;

• liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Dal 1 gennaio 2019 i libretti al portatore saranno inutilizzabili e le banche non potranno eseguire richieste di movimentazioni su tali libretti, pur rimanendo l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, segnalandolo obbligatoriamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che applicherà al portatore una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

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