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La soluzione stragiudiziale delle controversie, rispetto ai riti tradizionali, offre, nella maggior parte dei casi, maggior velocità di “giudizio” e costi molto più contenuti, risultando quindi vantaggiosa tanto per il cliente quanto per la banca; la Carifermo aderisce ai principali sistemi di cosiddetta ARD, Alternative Dispute Resolution, ovvero risoluzione alternativa delle controversie, ai quali il cliente può accedere dopo aver presentato un reclamo scritto alla banca. Presso la Carifermo è presente un
UFFICIO RECLAMI al quale inoltrare i reclami relativi ai servizi bancari, finanziari e di investimento, che debbono essere in ogni caso formulati per iscritto ed inviati al seguente indirizzo a mezzo raccomandata a/r o in alternativa per posta elettronica o consegnati alla succursale di riferimento | | Cassa di Risparmio di Fermo UFFICIO RECLAMI - presso Servizio Ispettorato ed Internal Auditing - Viale Trento, 182 63023 FERMO e-mail: auditing@carifermo.it | I reclami sono evasi tempestivamente dal momento del loro ricevimento con comunicazione scritta al cliente e, in caso di accoglimento, con indicazione dei tempi di sistemazione della pratica. Nel caso in cui la banca abbia ritenuto infondato il reclamo ovvero abbia proposto una soluzione insoddisfacente, il cliente può ricercare una risoluzione alternativa della controversia.
La Carifermo aderisce ai seguenti sistemi di Risoluzione alternativa delle controversie, di cui si sintetizzano le principali caratteristiche: Arbitro Bancario e Finanziario –ABF | | | Tipologia: Adesione obbligatoria per gli intermediari
Normativa:Art. 29 l., n. 262/05 " Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari " Art. 128-bis D.lgs 385/1993, “Testo Unico Bancario” Delibera CICR n.275 del 29/07/2008 Istruzioni Bankitalia del 18/06/2009 sulle disposizioni stragiudiziali delle controversie.
Materie di competenza : Controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari con esclusione di quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.
Procedura: Per attivare la procedura il cliente deve presentare il reclamo all’Ufficio Reclami della banca, la quale ha 30 giorni di tempo per rispondere. In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta può inoltrare il reclamo al Collegio della sua Zona. (I collegi sono 3, nord, centro e sud). Le decisioni del collegio non sono vincolanti,tuttavia se l’intermediario non ottempera ad esse , l’inadempimento viene reso pubblico. L’intervento dello ABF non preclude tuttavia ad un eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria.
La struttura: Sono istituiti 3 collegi giudicanti (Milano per il nord, Roma per il centro e Napoli per il sud) supportati da segreterie tecniche presso la banca d’Italia. Ogni collegio è composto di 5 membri, di cui 3 nominati dalla Banca d’Italia, 1 dalle associazioni degli intermediari e 1 da quelle dei consumatori. |
Ombudsman Giurì Bancario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie) | | | Tipologia: Iniziativa di autoregolamentazione del sistema bancario
Normativa: “Regolamento per la trattazione dei reclami in materia di servizi e di attività di investimento” del 15/10/2009
Materie di competenza :Controversie relative a servizi di investimento e bonifici transfrontalieri, che comportino una richiesta di risarcimento (prescindendo dall’importo dell’operazione) non superiore a € 100.000.
Procedura: Il cliente può presentare ricorso all’Ombudsman-Giurì bancario nel caso che l’Ufficio Reclami della banca non abbia dato seguito ad un suo reclamo o, ad esempio, che abbia fornito una risposta non soddisfacente. L’Ombudsman-Giurì bancario valuta in base alla documentazione prodotta l’ammissibilità e la fondatezza del reclamo. Se viene a conoscenza che l’intermediario non si è adeguato alla sua decisione assegna un termine per provvedere, trascorso il quale senza che l’intermediario abbia provveduto, rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa con spese a carico dell’intermediario.
La struttura: L’Ombudsman è rappresentato da un organismo collegiale di 5 membri che è attivo presso il Conciliatore Bancario e Finanzairio. |
Conciliatore bancario e finanziario(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie) | | | Tipologia: Iniziativa del sistema bancario
Normativa:Art. 38-40 D.lgs. 5/2003 “"Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" DM 222 e 223/04 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” Regolamento dell’Organismo di conciliazione bancaria approvato dal Ministero della Giustizia
Materie di competenza:Tutte le materie attinenti l’operatività degli intermediari bancari e finanziari. Non sono previsti limiti di importo
Procedura: La procedura di conciliazione si attiva su iniziativa del cliente presentando un’istanza all’organismo di conciliazione, il quale ne dà comunicazione alla controparte chiedendo se intende o meno aderire al tentativo di conciliazione. In caso di successo la procedura si conclude con un verbale sottoscritto tra le parti. Se la controversia riguarda una delle materie dell’art. 1 del D.lgs. 5/2003, il verbale di conciliazione, su istanza di parte può essere omologato e costituisce titolo esecutivo.
La struttura: L’associazione è specializzata nei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare il servizio di conciliazione e l’arbitrato. |
Camera di Conciliazione Consob | | | Tipologia: Adesione facoltativa per gli intermediari Non ancora operativa
Normativa: Art. 29 l., n. 262/05 " Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” D.lgs. 179/2007 “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori “ Regolamento ai sensi della delibera Consob 29/12/2008 n. 16763
Materie di competenza:Controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Non sono previsti limiti di importo.
Procedura: La conciliazione è ammessa a condizione che sia stato già presentato reclamo all’intermediario e che non sia stata attivata altra procedura di conciliazione anche da parte dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito. Le parti non hanno alcun obbligo di concludere la conciliazione, tuttavia se questa viene formalizzata con un accordo, sottoscritto tra le parti, se queste non danno spontanea esecuzione all’accordo conciliativo, esso può essere omologato e diviene titolo esecutivo.
La struttura: La Camera di Conciliazione è composta da 5 membri, dei quali 3 nominati dalla Consob ed una ciascuno dalle associazioni degli intermediari e dal CNCU ( Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), |
>> visita il sito del CONCILIATORE BANCARIO >> visita il sito dell'Arbitro Bancario finanziario (ABF)
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